l'atto costitutivo e lo statuto della betulla onlus


ALLEGATO "A" AL REP. 36825/15793 DEL 9/11/05

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA BETULLA ONLUS

Art. 1 Costituzione
1. E' costituita con la sede in Roma l'associazione denominata La Betulla - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), più brevemente denominata La Betulla ONLUS, di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione:
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Attività
L'Associazione svolge le seguenti attività:
a) assiste i pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire loro la qualità e la dignità della vita, secondo lo spirito delle Cure Palliative;
b) sviluppa ed attua programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia;
c) promuove iniziative, studi, corsi di formazione e di aggiornamento e ricerche multidisciplinari atti a curare ed assistere i pazienti affetti da malattie croniche evolutive ed irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire qualità e dignità di vita alle persone sofferenti (Cure Palliative);
d) promuove la conoscenza e la divulgazione, anche mediante pubblicazioni, delle Cure Palliative in campo scientifico, clinico, culturale e sociale;
e) promuove l'assistenza sociale e sanitaria ai malati terminali, preparando e coordinando l'attività dei volontari;
f) provvede alla formazione e coordina l'impiego di èquipe polivalenti per l'assistenza domiciliare al malato terminale;
g) acquisisce testi e altro materiale scientifico e tecnico per il raggiungimento delle finalità sopra indicate
Si contempla la possibilità che l'Associazione, ove ne ravvisi la necessità, promuova ed attui, previo il consenso dell'Assemblea dei Soci, anche la realizzazione e la gestione di strutture residenziali protette a favore dei malati inguaribili e l'accoglienza ed il supporto a persone e famiglie in difficoltà nell'elaborazione del lutto.

Art. 3 Soci
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- Soci ordinari: sono le persone fisiche disponibili a partecipare all'attività attraverso una collaborazione personale e continuativa in materia sanitaria e organizzativa comunque rivolta a favorire lo sviluppo dell'associazione. La loro ammissione, su presentazione di due soci, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, avviene:
- per dimissioni;
- per aver cessato, da oltre un anno, ogni forma di collaborazione;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.
L'esclusione dei soci è deliberata, solo per gravi motivi, dall'Assemblea, salvo i casi di urgenza deliberati dal Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile. In questo caso è ammesso il ricorso al collegio arbitrale.
- Soci onorari: sono le persone fisiche alle quali il consiglio attribuisce tale qualifica in riconoscimento del significativo contributo dato all'associazione con lasciti, donazioni o attività personale.

Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci
1.        Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2.        I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a presentare il lavoro preventivamente concordato.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Organi
Sono organi dell'associazione:
l'assemblea;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea
1.        L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2.        Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax, email) ed avviso esposto presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora sia della prima, che della seconda convocazione e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
3.        In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
4.        Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
5.        Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 15 (Modifiche dello Statuto) e art. 18 (Scioglimento dell'Associazione).
6.        L'Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15 (Modifiche dello Statuto);
approvare o respingere le richieste di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo articolo 18 (Scioglimento dell'Associazione);

Art. 7 Consiglio Direttivo
1.        La gestione esecutiva dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.
2.        Al Consiglio Direttivo spettano poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione delle competenze attribuite all'Assemblea.
3.        Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4.        Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax, email) ed avviso esposto presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora sia della prima, che della seconda convocazione e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
5.        In prima ed in seconda convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6.        Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
nominare il vicepresidente;
assumere il personale;
nominare il segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.8 Presidente
1.        Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2.        Al Presidente spettano la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.
3.        Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4.        In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5.        In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente .
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi.
Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 10 Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 11 Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi dei soci;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
introiti derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Art. 13 Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 Bilancio o rendiconto
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo o rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal bilancio o rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio o rendiconto deve coincidere con l'anno solare.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, in conformità al disposto dell'undicesimo comma, lett. E) dell'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 15 Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli soci.

Art. 16 Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico che comprende in misura variabile, stabilita dal Consiglio stesso:
- rappresentanti del Consiglio;
- esperti e collaboratori.
Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio e pertanto:
- collabora alla formulazione e alla definizione degli obiettivi dell'associazione e delle
direttive necessarie per la loro realizzazione;
- provvede alla valutazione del contenuto scientifico delle attività dell'associazione in
armonia con i fini statutari, riferendone sistematicamente al Consiglio.
Il Presidente, il Segretario e i componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal
Consiglio con scadenza triennale.

Art. 17 Comitato Etico
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Etico che comprende in misura variabile, stabilita dal Consiglio stesso:
- rappresentanti del Consiglio;
- esperti e collaboratori.
I membri del Comitato Etico rappresentano diversi ambiti disciplinari, in conformità alle indicazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica ed ai suggerimenti degli organismi internazionali.
Il Comitato Etico esprime pareri ed elabora posizioni su casi e questioni etiche in piena autonomia. Inoltre svolge una funzione didattica e, più in generale, contribuisce al dibattito ed alla riflessione sulle questioni di fine vita.

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione
Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la proposta espressa per iscritto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento l'eventuale fondo sociale esistente non potrà essere ripartito tra gli associati, ma destinato a fini di beneficenza a norma di legge.
Allo scioglimento provvede l'autorità tutoria ai sensi dell'art. 27 c.c.

Art. 19 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 
il nostro statuto per voi perchè sappiate ciò che abbiamo scelto di fare

Diceva un foglio bianco come la neve: "Sono stato creato puro, e voglio rimanere così per sempre. Preferirei essere bruciato e finire in cenere che essere preda delle tenebre e venir toccato da ciò che è impuro". Una boccetta di inchiostro sentì ciò che il foglio diceva, e rise nel suo cuore scuro, ma non osò mai avvicinarsi. Sentirono le matite multicolori, ma anch'esse non gli si accostarono mai. E il foglio bianco come la neve rimase puro e casto per sempre - puro e casto - ma vuoto


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